i docenti che hanno sottoscritto negli ultimi 10 anni contratti a termine hanno diritto al riconoscimento di una indennità per le ferie maturate e non godute se attribuite "d'ufficio" durante i giorni di sospensione dell’attività didattica.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza n.15415 del 03.06.2024 e Ordinanza n.16715 del 17.06.2024 ha stabilito quanto segue:
a) durante i periodi di sospensione delle attività didattiche il Dirigente Scolastico non può collocare "d'ufficio " i docenti in ferie senza che loro abbiano avanzato richiesta;
b) il Dirigente Scolastico deve invece formalmente invitare i docenti ad usufruire delle ferie maturate con espressa avvertenza che in mancanza di fruizione il docente perde sia il diritto a goderne che la monetizzazione;
c) il diritto all'indennità sostitutiva ha termine di prescrizione a 10 anni;
la SEGNALAZIONE GRATUITA DEL NOMINATIVO permette di accedere allo Studio Legale per rendere manifesto il proprio interessamento.
la REGISTRAZIONE DEL NOMINATIVO permette di accedere all'azione giudiziaria e dunque di riceve un primo immediato riscontro con la redazione e l'invio della corrispondenza di diffida e messa in mora utile ad agire per la richiesta economica e ad interrompere i termini di prescrizione.
!! ATTENZIONE !!
IN CASO DI REGISTRAZIONE
IL SISTEMA GENERA ANCHE UNA RICHIESTA DI PAGAMENTO DI POCHI EURO
DA CORRISPONDERE TRAMITE LA PIATTAFORMA "STRIPE"
AL FINE DI REGOLARE I COSTI DI GESTIONE DEI DATI TRASMESSI
E BLOCCARE I TENTATIVI MOLESTI DI ACCESSO ALL'INIZIATIVA